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La Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio della Repubblica di San Marino è l'organo politico che si occupa di tutte le questioni di materia politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti dello Stato, verifica e controllo della spesa pubblica unita alle politiche fiscali e al sistema tributario. Di concerto con le altre Segreterie di Stato promuove e favorisce lo sviluppo economico e territoriale della Repubblica.

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Il dottore commercialista è un professionista laureato in discipline economiche, aziendali, fiscali o finanziarie, iscritto in un apposito ordine professionale, con competenze in materia di ragioneria, contabilità, fisco, diritto commerciale, diritto tributario e diritto del lavoro e col compito di redigere redditi e bilanci di aziende e cittadini privati. Un dottore commercialista ha le stesse competenze di un ragioniere commercialista e di un esperto contabile, ma a differenza di questi ultimi dispone di una laurea magistrale, in economia politica (Economia e commercio in Italia) oppure in economia aziendale. Al di fuori dell'Italia esistono professioni concettualmente simili, correlate con varie discipline di carattere socioeconomico (diritto, economia, matematica, statistica, in alcuni casi anche geografia e sociologia). In particolare il commercialista si chiama tax advisor nei paesi di lingua inglese, tax consultant nei paesi di lingua francese e spagnola, Steuerberater nei paesi di lingua tedesca e tax accountant in Giappone e Corea del Sud.[1][2][3] Storia Dato che fin dagli albori della storia umana si avvertì la necessità di annotare fatti d'interesse commerciale e finanziario, la contabilità è una pratica molto antica, che risale nella sua forma ancestrale a tempi remotissimi; basti pensare alle tavolette di cera usate dai Sumeri, agli scribi dell'Antico Egitto ed al gestore del fisco nell'Antica Roma, il procurator a rationibus. Tuttavia la nascita della moderna ragioneria si attribuisce al matematico Fra Luca Pacioli, che nel 1494 espose per la prima volta il metodo della partita doppia pubblicando il suo trattato Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalitate[4]. Nel 1581 nacque a Venezia il Collegio de' Rasonati, in cui la formazione era rivolta soprattutto all'amministrazione della cosa pubblica[5], e, molto più tardi, nel 1742 venne fondata a Milano per volontà del Senato Ducale il Collegio dei Ragionati, la prima associazione preposta a rappresentare e disciplinare la professione, a seguito della quale si assistette alla formazione di altri collegi in varie città italiane[4]. Inoltre nel 1620 in Piemonte si costituirono i liquidatori giurati, nel 1828 nel Lombardo-Veneto vennero riconosciuti i ragionieri revisori e nel 1836 negli Stati Pontifici nacque la professione di pubblico ragioniere[6]. Dopo il primo congresso Nazionale dei Ragionieri dell'anno 1879, nel 1906 nel castello di Racconigi il Regno d'Italia promulgò la legge[7] sull'esercizio della professione di ragioniere, con cui venne creata una nuova libera professione. Furono i decreti del Presidente della Repubblica numero 1068 e 1067 del 1953 a dare inizio alle professioni di dottore commercialista e ragioniere ed economista d'impresa, i cui albi vennero in seguito fusi nel 2008. Importanti innovazioni, tra cui la nascita delle tecnologie informatiche, i cambiamenti economici e la globalizzazione, hanno incisivamente mutato numerosi aspetti delle due professioni, creando nuovi campi di consulenza oltre a quello fiscale e contabile[4]. Normativa italiana La laurea in Economia[8] La storia della professione di Dottore Commercialista è strettamente intrecciata con quella della istituzione in Italia della laurea in Economia e Commercio. Gli studi economico-aziendali non hanno avuto in Italia un riconoscimento a livello universitario fino al 1868 quando viene fondata la Scuola superiore di Commercio di Venezia[9]. Successivamente sorgono nel 1884 la Scuola Superiore d'applicazione di studi commerciali di Genova[10] e nel 1886 la Scuola Superiore di Commercio di Bari[11]. Nel 1902 viene fondata l'Università Commerciale di Milano su iniziativa di Ferdinando Bocconi. Nel 1906 vengono fondate la Scuola Superiore di Commercio di Torino e l'Istituto Superiore di studi commerciali di Roma. Tali istituti erano in realtà delle scuole di specializzazione per ragionieri e non rilasciavano titoli di studio con valore legale. La strada era comunque segnata: nel 1903 alle scuole Scuole Superiori di Commercio venne consentito di rilasciare un diploma speciale di laurea. Nel 1906 tale prerogativa venne concessa anche alla Bocconi. Nel 1913 vennero riconosciuti alle Scuole Superiori di Commercio ed alla Bocconi “grado e dignità universitaria”. Nel 1924 il "Testo Unico" sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche riconobbe dignità universitaria agli studi economico-aziendali. Nel 1935 agli Istituti Superiori venne concesso di trasformarsi in Facoltà universitarie. Nascita di una Professione I diplomati degli Scuole Superiori di Commercio e della Bocconi che non trovarono impiego nell'impresa privata cominciarono ben presto ad offrirsi sul mercato come consulenti d'impresa. Tale situazione creò ben presto dei contrasti con gli Ordini degli Avvocati e con i Collegi dei Ragionieri. Da un lato gli Avvocati non vedevano di buon occhio la concorrenza di altri professionisti che, sebbene sprovvisti di un albo professionale, erano dotati di una formazione universitaria. I Ragionieri, d'altronde, avrebbero desiderato che i nuovi diplomati delle Scuole Superiori si iscrivessero agli esistenti Collegi. I diplomati delle Scuole Superiori, dal loro canto, tenevano molto a distinguersi dai Ragionieri desiderando far valere la propria superiore formazione accademica. Un momento fondamentale per la nascente professione si ebbe nell'anno 1913. In quell'anno, infatti, la Camera di commercio di Milano incluse nell'elenco dei curatori fallimentari autorizzati dei laureati dell'Università Bocconi. Il Collegio dei ragionieri di Milano pretese, a questo punto, il rispetto anche da parte dei laureati delle regole sul praticantato stabilite nel 1906 per i ragionieri liberi professionisti. I ragionieri inoltrarono quindi un ricorso al Consiglio di Stato invocando la violazione dell'articolo 24 dello Statuto Albertino. Nello stesso anno (1913) il Consiglio di Stato decise la questione stabilendo che “gli studi posteriori e superiori cui si assoggettavano i laureati in scienze economiche e commerciali erano equiparabili a due anni di praticantato”. La professionalizzazione della categoria Nel 1929 venne emanato un regolamento che disciplinò per la prima volta la professione degli "esercenti in materia di economia e commercio"[12]. Il contemporaneo regolamento riservato alla professione di ragioniere riconobbe alle due categorie pari dignità ed uguali competenze. Nella diatriba fra diplomati e laureati il governo si mantenne completamente neutrale. Nel 1953 i nuovi ordinamenti professionali riprodussero la precedente situazione: due professioni distinte (una per i laureati e l'altra per i diplomati) con identiche competenze [13]. In compenso venne introdotto ufficialmente il titolo professionale di "dottore commercialista". Nascita dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Nel 2005 [14] viene approvato un nuovo ordinamento professionale. Viene deciso che, a decorrere dal 1º gennaio 2008, sarà istituito un nuovo Ordine Professionale cui avranno accesso esclusivamente laureati previo tirocinio professionale ed esame di stato. Gli iscritti al soppresso Collegio dei Ragionieri vengono ammessi al nuovo ordine fino ad esaurimento. Il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è il Dr. Gaetano Longobardi. Oggetto della professione Ai dottori commercialisti è riconosciuta competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attività: a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; b) le perizie e le consulenze tecniche; c) le ispezioni e le revisioni amministrative; d) la verifica ed ogni altra indagine in merito all'attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese e di enti pubblici e privati; e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie; f) le funzioni di sindaco e di revisore in società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici. L'autorità giudiziaria e le pubbliche Amministrazioni debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra a persone iscritte nell'albo dei dottori commercialisti, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrino nella competenza degli avvocati o che l'Amministrazione pubblica conferisce per legge ai propri dipendenti. Se l'incarico viene affidato a persone diverse da quelle sopra indicate, nel provvedimento di nomina debbono essere espressi i particolari motivi di scelta.L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti, né quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti. Di fatto la maggior parte dell'attività è diretta alla consulenza fiscale ed alla redazione ed inoltro per via telematica dei relativi moduli e comunicazioni all'Agenzia delle Entrate. Titolo ed esercizio professionale Il titolo professionale di dottore commercialista spetta a coloro che superano l'esame di Stato (3 prove scritte e 1 prova orale) necessario per l'esercizio della professione. Prima di poter sostenere l'esame di Stato è condizione necessaria ottenere una laurea magistrale in Economia (classi LM-56 Scienze dell'Economia o LM-77 Scienze Economiche ed Aziendali, vecchio ordinamento 64/S o 84/S) ed aver intrapreso un periodo di praticantato di almeno 18 mesi presso un professionista già abilitato; il praticantato non può iniziare prima di aver ottenuto almeno una laurea triennale in Economia (classi L-18 Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale o L-33 Scienze Economiche, vecchio ordinamento classi 17 o 28). Il dottore commercialista non può esercitare la professione se non è iscritto nell'albo. Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, è valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'articolo 6 della suddetta direttiva, è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima. Le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Incompatibilità L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale della professione di notaio, della professione di giornalista professionista, dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti; dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi; dell'attività di promotore finanziario. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Per quanto riguarda la normativa riportata sopra (D.Lgs. n. 139/2005- Articolo 4) il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha emanato delle note interpretative per specificare i più ricorrenti casi di incompatibilità. Tale disciplina operando nei confronti del professionista una restrizione della generale libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita, è soggetta ai principi di legalità e tassatività e quindi lo svolgimento delle attività economiche dovrà essere soggetto solo ad una normativa di ordine primario non interpretabile. In tale senso la norma di cui all'art. 4 sopracitata dovrà ritenersi di stretta interpretazione, non ammettendosi, in alcun caso, interventi interpretativi che, in via analogica o estensiva, ne amplino l'ambito di applicazione. Esercizio professionale Il dottore commercialista iscritto in un albo professionale può esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di dottore commercialista spetta al Ministro della giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte di appello. L'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oggi in uso raggruppa il vecchio Collegio dei Ragionieri ed il vecchio Ordine dei Dottori Commercialisti. Obbligo del segreto professionale I dottori commercialisti hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti, nonché per quanto previsto dalle norme vigenti in materia di antiriciclaggio.

La revisione contabile è l'attività svolta dai revisori contabili che, attraverso l'applicazione di procedure campionarie, consente loro di verificare la veridicità e la correttezza delle poste di un bilancio d'esercizio o di un bilancio consolidato. Tipicamente, la revisione contabile è finalizzata al giudizio da parte dei revisori contabili, di detto bilancio d'esercizio o bilancio consolidato. Introduzione La revisione della contabilità nasce in primo luogo dall'esigenza dei soci o azionisti di far verificare da un'entità indipendente se quanto riportato nel bilancio corrisponde alla realtà dei fatti. Quasi sempre gli azionisti di una società non hanno il diritto di verificarne personalmente la contabilità, per motivi di ordine pratico e per preservare la riservatezza d'affari della società stessa. Si è perciò sviluppata una categoria di professionisti che si dedicano al controllo e alla certificazione dei conti. Di recente le legislazioni dei vari paesi hanno introdotto regole per l'obbligatorietà della revisione dei conti, e hanno regolamentato l'attività di revisione attraverso l'emanazione dei principi di revisione riconosciuti a livello internazionale - recepiti anche dalla legislazione italiana. La revisione contabile può essere legale o volontaria. Asserzioni di bilancio Per poter affermare che un bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società, i revisori contabili devono verificare le asserzioni relative alle voci di bilancio che risultano essere significative. Infatti, il bilancio implicitamente contiene alcune asserzioni che riguardano: esistenza o accadimento (le attività ed i ricavi presenti in bilancio esistono e/o sono accadute), completezza (le passività ed i costi presenti in bilancio sono completi e non vi sono omissioni), valutazione o rilevazione (i conti di bilancio sono rappresentati al giusto valore), diritti e obbligazioni (le attività presenti in bilancio rappresentano diritti realmente esistenti e le passività presenti in bilancio rappresentano obbligazioni realmente esistenti), competenza (cut-off) (gli elementi del bilancio sono di competenza dell'esercizio di riferimento), presentazione o informativa (gli elementi del bilancio sono propriamente aggregati, separati o descritti nella nota integrativa). Storia, applicabilità e modalità In Italia, Decreto del Presidente della Repubblica numero 136 del 31 marzo 1975 (“Attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera a, della legge 7 giugno 1974, n. 216 concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa”) impone la revisione contabile per le società quotate in borsa. Esse devono affidare a una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dal codice civile per la valutazione del patrimonio sociale. Mentre le società quotate sono obbligate de jure, altre società sono obbligate de facto ad ottenere una relazione di certificazione del bilancio da un revisore indipendente. Tale obbligo può derivare, ad esempio, da relazioni con organi dell'amministrazione pubblica (ad esempio, la società può essere controllata da un Comune, da una Provincia, da una Regione o da un Ministero che ne richiede la certificazione), da relazioni con istituti di credito (ad esempio, la società può aver ottenuto prestiti o mutui da una o più banche che ne richiedono la certificazione) o semplicemente dallo status della società (esistono società che, sebbene amministrate dagli azionisti e sebbene finanziariamente autonome, realisticamente non possono presentare un bilancio non certificato e si assoggettano quindi a revisione volontaria). Relazione della società di revisione La relazione della società, in assenza di problematiche, è redatta in forma di lettera ai destinatari (che in caso di revisione legale sono i soci), firmata dal revisore responsabile (partner) ed articolata in tre paragrafi. Il primo paragrafo identifica il bilancio assoggettato alla società a revisione contabile (principalmente indicando il nome della società e l'esercizio di riferimento) ed assegna le rispettive responsabilità degli amministratori della società (predisposizione del bilancio) e del revisore (giudizio professionale sul bilancio); il secondo paragrafo identifica i principi di revisione di riferimento (principalmente indicando il soggetto emanante), illustra sommariamente le procedure svolte (introducendo il concetto di campionamento) e collega tale lavoro svolto al giudizio professionale; il terzo paragrafo esprime il giudizio del revisore sulla conformità del bilancio rispetto ai principi contabili di riferimento e si esprime sulla chiarezza della redazione nonché sulla veridicità e correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. Ulteriori paragrafi possono essere aggiunti, ad esempio, per richiami d'informativa (nella forma di “Come indicato nella nota a commento della voce xx,” eccetera) per richiami dovuti a carenza d'informativa (nella forma di “Per una maggiore comprensione del bilancio, si richiama il fatto che, durante l'esercizio in corso, la società” eccetera) o per errori materiali nel bilancio (nella forma di “Nella redazione del bilancio, la società non ha xx” tipicamente seguito da “Se la società avesse xx, il risultato d'esercizio sarebbe risultato inferiore per Euro yy ed il patrimonio netto finale sarebbe risultato inferiore per Euro zz.”) La differenza tra il sistema giuridico italiano (codificato) e quello anglo-sassone o americano (“common law”) risulta anche nella forma della relazione delle società di revisione. Mentre nel sistema codificato le società di revisione certificano il fatto che il bilancio dà una rappresentazione veritiera e corretta, nel sistema della “common law” queste rendono opinione del fatto che il bilancio è privo di errori materiali. Altre relazioni emesse dalle società di revisione, a seguito di incarichi diversi da quello per la certificazione del bilancio, comprendono: la revisione limitata o, comunemente, “limited review” (nulla è emerso che ci abbia fatto pensare che ci fossero degli errori), le procedure concordate o, comunemente, “agreed-upon-procedures” (sulla base di quello che il committente ci ha chiesto e che solo il committente sa essere appropriato ed esaustivo per i propri fini, queste sono le risultanze) e la compilazione (abbiamo redatto questo bilancio per la società sulla base delle risultanze dei loro conti che non abbiamo verificato). Si noti che il titolo Relazione di Certificazione è stato rimosso da tempo per non incorrere nell'errore di considerare il giudizio dei revisori come garanzia dello stato di salute dell'impresa esaminata. Il servizio di revisione contabile permette al revisore di ottenere un ragionevole convincimento sul fatto che il bilancio d'esercizio non sia fonte di errate informazioni che porterebbero una persona di normale intelligenza a prendere decisioni sull'azienda sulla base dei dati accolti. Fasi principali Lo svolgimento di una revisione contabile si articola in tre fasi principali che, con un susseguirsi di passi logici, consentono al revisore di formarsi un giudizio professionale sul bilancio assoggettato a revisione. Queste tre fasi sono: la pianificazione, lo svolgimento di test sui controlli e lo svolgimento di test sostanziali mirati. Sono descritte di seguito. Da un punto di vista temporale, tipicamente, la revisione contabile si articola in due interventi. Il primo intervento, comunemente chiamato “preliminary,” viene svolto prima della chiusura del bilancio (ad esempio, per una società che chiude il bilancio al 31 dicembre, il “preliminary” è tipicamente svolto tra settembre e dicembre); il secondo intervento, comunemente chiamato “final,” viene tipicamente svolto tra la chiusura e la presentazione del bilancio (ad esempio, per una società che chiude il bilancio al 31 dicembre e che ha l'obbligo di presentazione entro 90 giorni dalla chiusura, il "final" viene tipicamente svolto tra gennaio e marzo). Pianificazione La fase di pianificazione è tipicamente svolta durante il “preliminary.” Innanzitutto, bisogna effettuare una determinazione del rischio d'incarico. Durante quest'attività, il revisore valuta il rischio legato alla eventuale certificazione del bilancio sulla base di elementi qualitativi e quantitativi. Il risultato di quest'attività è la decisione di accettare l'incarico di revisione da un cliente nuovo (ovvero di accettare di rinnovare l'incarico di revisione da un cliente già certificato nell'esercizio precedente) o meno. Successivamente, bisogna ottenere una comprensione dettagliata dell'attività del cliente. Durante quest'attività, il revisore identifica eventuali rischi legati all'attività del cliente (ad esempio, il fatto di operare in un mercato soggetto ad elevati livelli di concorrenza o soggetto a leggi o regolamenti particolarmente complessi) e pianifica le attività di revisione successive che variano a seconda dell'attività del cliente. Quindi, bisogna ottenere una comprensione dettagliata del sistema contabile del cliente. Durante quest'attività, il revisore entra nel merito di tutte le attività svolte dalla società e finalizzate alla redazione del bilancio. Tipicamente, ci si concentra sulle voci di partite economiche (costi e ricavi) per comprendere il funzionamento dei processi aziendali che portano alla formazione dei valori di bilancio. Ad esempio, in materia di ciclo passivo (acquisti), il revisore appura il fatto che (per sommi capi) la società emette gli ordini, riceve le merci, riceve le fatture, registra i costi (questo è il momento in cui si forma la voce di bilancio “costi per acquisti”), abbina le fatture agli ordini ed alle bolle di accompagnamento della merce (questo è il principale controllo operato dalla società in questo ciclo) e paga le fatture (questo è il momento in cui si forma la voce di bilancio “debiti verso fornitori”). Così per tutti i cicli ritenuti rilevanti e significativi dal revisore (e non limitatamente alle voci di partite economiche: pensiamo, ad esempio, al ciclo investimenti o al ciclo finanziario). Il risultato di quest'attività è l'identificazione dei rischi legati alle voci di bilancio analizzate (ad esempio, il fatto che la società possa pagare fatture relative a merci non ricevute) nonché dei controlli operati dalla società per mitigare tali rischi (ad esempio, il fatto che la società abbina le fatture agli ordini ed alle bolle di ricevimento merce prima di pagare le fatture) relativamente ad una o più asserzioni di bilancio (ad esempio, l'esistenza e la completezza dei costi per acquisti nonché la completezza ed i diritti e obbligazioni dei debiti verso fornitori). Infine, bisogna effettuare un'analisi di bilancio. Durante quest'attività, il revisore comprende la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società o ditta individuale tramite lo studio del bilancio d'esercizio e dei dati o degli indici da questo ricavabili. Il risultato di quest'attività è l'identificazione dei rischi legati alla gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società (ad esempio, un incremento nei giorni di dilazione media concessi ai clienti potrebbe indicare un deterioramento dei crediti commerciali presentati in bilancio). Una volta completate le attività illustrate sopra, avendo identificato tutti i rischi rilevanti, il revisore è in grado di calcolare la materialità (di decidere, tramite appropriata considerazione di fattori quantitativi e qualitativi qual è la soglia entro la quale un errore può considerarsi immateriale ed oltre la quale deve necessariamente essere corretto o portato all'attenzione degli azionisti tramite apposito paragrafo nella relazione di certificazione) e formalizzare la pianificazione, decidendo quindi quali procedure di revisione verranno applicate al bilancio della società per mitigare i rischi identificati, per svolgere le necessarie verifiche relative alle aree ove non sono stati identificati rischi e, conseguentemente, per essere in grado di formarsi un giudizio professionale sul bilancio assoggettato a revisione. Svolgimento di test sui controlli I test sui controlli svolti dal revisore sono legati alla sua comprensione del sistema contabile della società. Ovvero, vengono svolti nell'ambito dei cicli ritenuti rilevanti e significativi dal revisore ai fini della formazione dei saldi di bilancio (ad esempio, il ciclo passivo). I controlli testati sono quelli che mitigano i rischi identificati durante la fase di pianificazione nonché i rischi impliciti inerenti alle varie voci di bilancio (ad esempio, l'abbinamento di ordine, bolla e fattura prima del pagamento). Nell'esempio, il revisore selezionerebbe un campione ritenuto rappresentativo della popolazione (acquisti effettuati nell'anno) e, per gli elementi selezionati, verificherebbe che la società abbia effettivamente abbinato ordine, bolla e fattura prima del pagamento. Verificato questo, si può dire che il risultato del test sui controlli degli acquisti sia che il rischio di pagamento di fatture relative a merci non ricevute può considerarsi eliminato. Il completamento senza eccezioni di test sui controlli consente al revisore di effettuare minor lavoro sulle aree del bilancio testate (nell'esempio, i costi per acquisti) relativamente alle asserzioni ed ai rischi mitigati dai controlli testati (nell'esempio, il pagamento di fatture relative a merci non ricevute che impatta le asserzioni di esistenza e completezza dei costi per acquisti nonché completezza e diritti e obbligazioni dei debiti verso fornitori). Svolgimento di test sostanziali mirati I test sostanziali mirati, pur in misura ridotta a seguito del completamento senza eccezioni dei test sui controlli, vengono sempre svolti dal revisore. Tali test, unitamente ai test sui controlli, consentono al revisore di formare un giudizio professionale sul bilancio assoggettato a revisione investigando il supporto alle asserzioni fatte relativamente alle sue singole parti. Alcuni test sostanziali mirati costituiscono procedure obbligatorie. Test sostanziali mirati per ogni ciclo o conto di bilancio Mentre è difficile descrivere i tipici test sui controlli, dato che questi dipendono dai cicli ritenuti rilevanti e significativi dal revisore nonché dai controlli effettivamente operati dalla società (in ogni caso, un esempio trattato nel testo è quello del test sull'abbinamento di ordine bolla e fattura), in presenza di uno schema di bilancio e di una lista di asserzioni fatte relativamente ad ogni singolo conto, è possibile elencare i tipici test sostanziali mirati effettuati dal revisore, procedendo per conto di bilancio. Disponibilità liquide Questi conti accolgono principalmente le disponibilità liquide che la società ha presso banche o altri istituti di credito (conti correnti bancari o fidi) o presso di sé (denaro liquido in cassa) nonché assegni o titoli che la società intende liquidare sul breve periodo (meno di un esercizio). In quest'area, i principali test sostanziali mirati comprendono: circolarizzazione degli istituti di credito (il revisore richiede agli amministratori di predisporre una lettera a tutte le banche della società con la richiesta di informazioni dirette circa e saldi a credito e debito da e verso la banca, eventuali mutui, operazioni fuori bilancio, contratti derivati, garanzie prestate o ricevute, titoli in deposito, poteri di firma eccetera che verrà direttamente recapitata ai revisori - non è il revisore che invia le lettere), verifica delle riconciliazioni bancarie (il revisore verifica la corretta riconciliazione dei saldi contabili con i saldi riportati dalla banca nonché il corretto acclaramento di eventuali elementi emersi in sede di riconciliazione) e conta di cassa (ove materiale o comunque consistente, il revisore effettua una conta di cassa legata ai trimestri in cui effettua la revisione legale dei conti, per verificare la giacenza di contante presso la società ). Titoli e partecipazioni I conti accolgono principalmente i titoli che la società detiene e che intende liquidare nel medio-lungo periodo (oltre un esercizio), le partecipazioni in altre imprese ove la società non esercita il controlli (partecipazioni non consolidate) ed i crediti che verranno incassati nel medio-lungo periodo (oltre un esercizio). In quest'area, i principali test sostanziali mirati comprendono: circolarizzazione degli istituti di credito (il revisore non scrive una lettera a tutte le banche per ottenere informazioni dirette, tra l'altro, circa depositi in deposito presso le banche con relativa valutazione di mercato - la lettera è predisposta dagli amministratori su richiesta dei revisori ai quali sarà recapitata la documentazione), lettura dei libri sociali (il revisore legge i libri del consigli di amministrazione e dell'assemblea degli azionisti della società per ottenere informazioni circa la strategicità degli investimenti nonché circa eventuali problematiche che possono essere emerse nelle società partecipate), verifica dei bilanci delle società partecipate (il revisore, a seconda del peso della singola partecipazione relativamente alla materialità calcolata, effettua procedure più o meno esaustive sui bilanci delle società partecipate per verificarne la consistenza patrimoniale avallando così la tenuta del valore della partecipazione iscritta nel bilancio assoggettato a revisione) e verifica dei crediti a medio-lungo (il revisore verifica l'esistenza e la ricuperabilità dei crediti a medio-lungo ottenendo il materiale a supporto ritenuto più opportuno). Per un bilancio assoggettato a revisione per la prima volta, il revisore opera verifiche simili anche sui saldi iniziali. Crediti commerciali e fondo svalutazione crediti Questi conti accolgono principalmente i crediti commerciali verso i clienti della società ed il relativo fondo svalutazione necessario per ridurre i crediti al loro valore di presunto realizzo (al valore che la società ritiene incassabile). In quest'area, i principali test sostanziali mirati comprendono: circolarizzazione dei clienti (gli amministratori scrivono una lettera per conto del revisore ai principali clienti per far sì che egli ottenga le informazioni dirette circa il saldo a credito vantato dalla società e, indirettamente, circa la sua recuperabilità), circolarizzazione dei legali (il revisore scrive una lettera a tutti i legali della società che si occupano di recupero crediti per ottenere informazioni dirette circa l'entità e la ricuperabilità di posizioni a rischio) ed analisi del calcolo del fondo svalutazione crediti (il revisore verifica la ragionevolezza degli assunti sottesi al calcolo del fondo svalutazione crediti operato dalla società per verificare, indirettamente, la completezza della copertura di posizioni a rischio). Rimanenze di magazzino Questi conti accolgono principalmente le giacenze di merci in magazzino destinate alla vendita (quali materie prime, semilavorati e prodotti finiti nonché lavori in corso su ordinazione) o all'utilizzo presso la società (quali ricambi) nonché i relativi fondi necessari per ridurre il magazzino al minore tra il costo ed il valore di mercato. In quest'area, i principali test sostanziali mirati comprendono: osservazione dell'inventario di magazzino (il revisore presenzia alle conte di magazzino effettuate dalla società per verificare l'esistenza delle quantità di merce iscritte in bilancio), valorizzazione degli acquisti (il revisore, stante l'assunto di flusso dei costi operato dalla società, verifica la valorizzazione delle quantità presenti a magazzino sulla base di un campione di fatture di acquisto merce ritenuto rappresentativo), verifica dell'obsolescenza (il revisore ottiene i dati relativi alle rotazioni delle merci in magazzino ed opera opportuna svalutazione sui codici con rotazioni talmente basse da poter essere considerati obsoleti), valutazione al mercato (il revisore ottiene valutazione indipendente del prezzo di vendita di un campione rappresentativo delle merci in magazzino e, qualora fosse inferiore al valore di carico iscritto in bilancio, opera opportuna svalutazione). Crediti diversi / Ratei e risconti attivi Questi conti accolgono principalmente i crediti non commerciali della società o ditta individuale nonché poste dell'attivo derivanti da elementi la cui manifestazione economica e finanziaria avviene a cavallo di due o più esercizi. In quest'area, i principali test sostanziali mirati comprendono: verifiche residuali (sulla base della composizione della voce crediti diversi, il revisore ottiene il materiale di supporto ritenuto opportuno) e ricalcolo (il revisore ricalcola i ratei e risconti attivi significativi sulla base della contrattualistica sottostante). Immobilizzazioni materiali, immateriali e fondi ammortamento Questi conti accolgono principalmente le attività materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature eccetera) ed immateriali (costi di impianto, avviamento eccetera) strumentali per la società o ditta individuale che hanno utilità pluriennale ed i relativi fondi di ammortamento. In quest'area, i principali test sostanziali mirati comprendono: verifica degli acquisti (il revisore verifica la capitalizzabilità e la classificazione degli acquisti effettuati nel periodo), verifica delle dismissioni (il revisore verifica il corretto storno delle dismissioni effettuate ed il corretto calcolo della plus o minusvalenza) e verifica degli ammortamenti (il revisore verifica il corretto calcolo degli ammortamenti del periodo). Per un bilancio assoggettato a revisione per la prima volta, il revisore opera verifiche simili anche sui saldi iniziali. Crediti e debiti verso imprese del gruppo Questi conti accolgono principalmente le posizioni a credito e a debito da e verso altre società appartenenti allo stesso gruppo per operazioni commerciali e non. In quest'area, i principali test sostanziali mirati comprendono: verifica delle conferme saldi da parte delle società del gruppo (il revisore verifica che la società abbia richiesto alla controparte ed ottenuto conferma in relazione ad un determinato saldo a credito o a debito, approfondendo l'eventuale scambio di informazioni necessario alla riconciliazione degli importi). Debiti verso fornitori Questi conti accolgono principalmente i debiti commerciali verso i fornitori della società presentati al valore facciale o nominale. In quest'area, i principali test sostanziali mirati comprendono: circolarizzazione dei fornitori (il revisore scrive una lettera ai principali fornitori per ottenere informazioni dirette circa il saldo a debito dovuto dalla società ), verifica dei pagamenti successivi (per un campione di pagamenti occorsi dopo la chiusura del bilancio ritenuto rappresentativo, il revisore appura la necessità o meno di uno stanziamento in bilancio). Debiti diversi / Ratei e risconti passivi Questi conti accolgono principalmente i debiti non commerciali della società nonché poste del passivo derivanti da elementi la cui manifestazione economica e finanziaria avviene a cavallo di due o più esercizi. In quest'area, i principali test sostanziali mirati comprendono: verifiche residuali (sulla base della composizione della voce debiti diversi, il revisore ottiene il materiale di supporto ritenuto opportuno) e ricalcolo (il revisore ricalcola i ratei e risconti passivi significativi sulla base della contrattualistica sottostante). Debiti a medio-lungo termine e prestiti obbligazionari Questi conti accolgono principalmente i debiti a lungo termine quali mutui o finanziamenti che la società ha tipicamente verso istituti di credito o verso il pubblico (nel caso di obbligazioni quotate). In quest'area, i principali test sostanziali mirati comprendono: circolarizzazione degli istituti di credito (il revisore scrive una lettera a tutte le banche per ottenere informazioni dirette, tra l'altro, circa mutui o altri finanziamenti da esse concessi alla società con relativi saldi dovuti, interessi e, in generale, tutte le condizioni commerciali ritenute rilevanti e significative) e verifica dei piani di ammortamento finanziario (il revisore verifica i piani di ammortamento finanziario relativi ai debiti a medio-lungo termine per collegare il saldo finale e gli oneri finanziari alla contrattualistica sottostante). Per un bilancio assoggettato a revisione per la prima volta, il revisore opera verifiche simili anche sui saldi iniziali. Imposte sul reddito ed imposte differite Questi conti accolgono principalmente i debiti per imposte sul reddito al netto degli acconti versati nonché l'effetto fiscale relativo ad utili differiti che diverranno imponibili in futuri esercizi ovvero l'effetto fiscale di costi sostenuti che diverranno detraibili in futuri esercizi. In quest'area, i principali test sostanziali mirati comprendono: circolarizzazione dei consulenti fiscali (il revisore scrive una lettera a tutti i consulenti fiscali per ottenere informazioni dirette circa svariati aspetti relativi alla posizione fiscale della società o ditta individuale ) verifica del calcolo delle imposte (il revisore, se del caso avvalendosi di specialisti, verifica il calcolo delle imposte predisposto dalla società confrontandone gli assunti e le modalità con le leggi ed i regolamenti vigenti) e verifica del differimento fiscale (il revisore verifica gli assunti del differimento fiscale confrontandoli con le leggi ed i regolamenti vigenti nonché con documentazione eventualmente prodotta dalla società quali proiezioni d'imponibilità futura). Fondi per rischi ed oneri Sono valori finanziari presunti inseriti a fine anno nel sistema dei valori aziendali in previsione di alcuni costi o di alcune perdite che si manifesteranno o che potrebbero manifestarsi in futuro, ma che sono di competenza dell'esercizio in chiusura, perché connessi a operazioni in corso alla fine dello stesso. Trattamento di fine rapporto Questi conti accolgono principalmente il debito verso i dipendenti della società per il trattamento di fine rapporto (la liquidazione) che verrà corrisposto al momento delle dimissioni o del licenziamento. In quest'area, i principali test sostanziali mirati comprendono: verifica dello stanziamento (il revisore opera un ricalcalo dello stanziamento per TFR contabilizzato dalla società ) e verifica degli utilizzi (il revisore verifica gli utilizzi del fondo avvenuti nel periodo per anticipi dati a dipendenti o per dimissioni o licenziamenti contro verbali di quietanza firmati dai dipendenti). Per un bilancio assoggettato a revisione per la prima volta, il revisore opera verifiche simili anche sui saldi iniziali. Patrimonio netto Questi conti accolgono principalmente il patrimonio della società (il saldo delle attività al netto delle passività) comprensivo di capitale, riserve ed utili non distribuiti. In quest'area, i principali test sostanziali mirati comprendono: lettura dei libri sociali (il revisore legge i libri del consigli di amministrazione e dell'assemblea degli azionisti della società per ottenere informazioni circa le deliberazioni con impatto patrimoniale quali la destinazione del risultato o copertura delle perdite di esercizi precedenti, il pagamento di dividendi, l'aumento di capitale e simili) e verifica dei movimenti (il revisore verifica i movimenti intervenuti nel periodo nei conti patrimoniali, oltre che contro le corrispondenti deliberazioni contenute nei libri sociali se del caso, anche contro evidenza bancaria o di altro tipo che attesti l'esistenza del movimento). Per un bilancio assoggettato a revisione per la prima volta, il revisore opera verifiche simili anche sui saldi iniziali. Valore della produzione Questi conti accolgono principalmente i ricavi derivanti dalle attività caratteristiche della società. In quest'area, i principali test sostanziali mirati comprendono: test sulle transazioni (il revisore verifica un campione ritenuto significativo di transazioni di ricavo in tutte le fasi ritenute rilevanti e significative quali il ricevimento degli ordini, la fornitura dei servizi o delle merci, la fatturazione e l'incasso) e quadratura alla contrattualistica (il revisore verifica la corrispondenza tra i ricavi contabilizzati ed i contratti con terzi sottesi a tali ricavi). Costi della produzione Questi conti accolgono principalmente i costi derivanti dalle attività caratteristiche della società. In quest'area, i principali test sostanziali mirati comprendono: test sulle transazioni (il revisore verifica un campione ritenuto significativo di transazioni di costo in tutte le fasi ritenute rilevanti e significative quali l'emissione degli ordini, il ricevimento dei servizi o delle merci, il ricevimento delle fatture ed il pagamento) e quadratura alla contrattualistica (il revisore verifica la corrispondenza tra i costi contabilizzati ed i contratti con terzi sottesi a tali costi). Gestione finanziaria Questi conti accolgono principalmente gli interessi attivi e passivi maturati nel corso dell'esercizio. In quest'area, i principali test sostanziali mirati comprendono: verifica a materiale di supporto (il revisore verifica tutte le asserzioni relative a questi conti con l'ausilio di materiale a supporto quale estratti conto bancari, contratti di finanziamento, di mutuo, di leasing, contratti derivati, cedole legate ad obbligazioni attive o passive eccetera). Gestione straordinaria Questi conti accolgono principalmente voci di costo o di ricavo che sono inusuali ed infrequenti nonché rettifiche di costi o ricavi stimati in esercizi precedenti la cui previsione di bilancio si sia rivelata sovra o sottostimata. In quest'area, i principali test sostanziali mirati comprendono: verifica a materiale di supporto (il revisore verifica tutte le asserzioni relative a questi conti con l'ausilio di materiale a supporto come del caso).

La consulenza è la professione di un consulente, ovvero una persona che, avendo accertata qualifica in una materia, consiglia e assiste il proprio committente nello svolgimento di cure, atti, pratiche o progetti fornendo o implementando informazioni, pareri o soluzioni attraverso il proprio know how e le proprie capacità di problem solving. Spesso la consulenza è organizzata attraverso società di consulenza che offrono tali servizi appoggiandosi ad uno o più consulenti fino anche migliaia di consulenti nel caso di multinazionali con uno o più committenti o clienti. I consulenti esterni che non provengono da società di consulenza, ma operano come libero professionisti, vengono detti freelance. Compito del consulente è quindi, una volta acquisiti gli elementi che il cliente possiede già, di aggiungervi quei fattori di sua esperienza, conoscenza e professionalità che possono promuoverne sviluppi nel senso desiderato; in tale contesto è sostanziale il rapporto di fiducia tra il committente e chi fornisce consulenza. Tale fiducia può fondarsi su un rapporto consolidato, sulla notorietà del consulente, sulla competenza e capacità dimostrate, sui titoli accademici e professionali che egli possiede. In talune situazioni al consulente è richiesta una prestazione di tipo teorico ovvero la mera trasmissione di conoscenze e istruzioni: in questo caso la consulenza è più esattamente formazione. In altre, diametralmente opposte, al consulente è richiesto di eseguire materialmente delle incombenze operative al posto del committente (quando il cliente è un'azienda si parla di "affidamento o appalto di servizio" o outsourcing). Il ricorso alla consulenza esterna da parte di un'azienda, diffuso nell'ambito dei servizi, è detto outsourcing ovvero esternalizzazione delle risorse umane, motivato spesso dall'elevato grado di specializzazione professionale per la prestazione lavorativa richiesta e dall'abbattimento dei costi imponibili della risorsa al termine della prestazione professionale fornita dallo stesso attraverso forme di lavoro contrattuali tipiche del lavoro parasubordinato o attraverso la somministrazione di lavoro anziché come dipendente oppure attraverso semplici accordi economici tra le parti con il consulente dotato di partita IVA. Soggetti richiedenti In generale possono richiedere prestazioni di consulenza come clienti sia soggetti privati che pubblici (ad es. le pubbliche amministrazioni) qualora non siano in grado di ottenere autonomamente i risultati desiderati. In particolare il ricorso alla consulenza è una pratica diffusa nelle organizzazioni pubblico-amministrative o enti governativi tanto che il suo abuso è spesso criticato per via dei costi totali imponibili al richiedente, cioè lo Stato, e quindi in ultima analisi, al cittadino contribuente. Nel caso dei privati si tratta a tutti gli effetti di una delega a terzi di una parte dei propri oneri lavorativi (outsourcing) che si è molto diffusa negli ultimi 10-15 anni a causa della specializzazione sempre più spinta delle conoscenze tecniche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di produzione. Inoltre, occorre fare un'altra distinzione importante: consulenza alle persone fisiche in qualità di consumatori, lavoratori, cittadini, pazienti, utenti, assistiti, in generale individui necessitanti di un servizio consulenziale ma all'infuori dello svolgimento di un'attività economica come soggetti titolari di partita iva; consulenza alle imprese, ditte individuali, società, ecc. ovvero soggetti, con organizzazione o meno[1], che svolgono un'attività economica (artigianale, industriale, commerciale, professionale, agricola); questa tipologia di consulenza si chiama consulenza aziendale[2]. Consulenza alle persone e consulenza aziendale sono due attività molto diverse e anche i consulenti che possono rivolgersi ad ambo le categorie di committenza (ad esempio un legale) tendono a specializzarsi in quanto i due contesti sono assai lontani tra loro. Basta pensare che un consulente che lavora per enti e imprese deve, come minimo, interfacciarsi con vari uffici del cliente e adeguarsi alle sue procedure (anche se fossero solo quelle amministrative). Inoltre, per una determinata materia consulenziale ci si può rivolgere o ad un libero professionista che lavora in proprio o farsi assistere da un'organizzazione (società di consulenza, studio professionale, impresa di servizi, ecc.). Tipi di consulenza Il consulente di fiducia Le prestazioni del consulente di fiducia riguardano rapporti fondati sulla stima che una persona riscuote a prescindere da formalità e titoli; qui la competenza del consulente riguarda solitamente problematiche a carattere riservato delle quali egli ha ampia conoscenza e di cui si può prendere cura anche attivamente. Il consulente di fiducia può essere rivestito da una persona che ha acquisito negli anni la stima da parte di una terza avendo dimostrato ad essa la sua integerrima ed elevata moralità in ambito lavorativo e/o personale. Il contesto particolare, può rendere talvolta equivoco tale ruolo, in particolare nei casi in cui l'esito della consulenza si presta a sospetti di natura morale o legale nei quali casi può essere così individuata la figura del “faccendiere” (vedi "Illeciti specifici" in sommario), ma qui si esula nella truffa concordata che poco ha a che vedere con il principio di fondo della definizione di "consulente di fiducia". La consulenza politica Attività di un soggetto o di un'organizzazione - di norma indipendente - che ha il mandato di interpretare e valutare le condizioni del contesto politico e in tale ruolo analizza, progetta e gestisce l'offerta politica di chi intende candidarsi all'opinione pubblica. Il consulente politico aiuta il suo assistito ad acquisire vantaggi competitivi, nei contenuti, nell'organizzazione, nella relazione di consenso con l'elettorato e nella comunicazione, per il fine di distinguersi e posizionarsi in modo ottimale rispetto ai concorrenti. La consulenza legale Rientra nelle consuetudini della professione legale e forense; ogni avvocato – prima ancora di comparire davanti a un giudice e anche a prescindere da questa eventualità – fornisce al proprio cliente una dettagliata consulenza sugli aspetti giuridici della questione che lo riguarda in modo che egli possa decidere, dandone mandato al legale, quale obiettivo perseguire nell'eventuale azione legale da intraprendere. La procura dimostra di avere il mandato ad agire. La consulenza legale può essere svolta anche da dottori esperti laureati in Giurisprudenza, Scienze dei Servizi Giuridici e Scienze Giuridiche all'interno delle pubbliche amministrazioni, di imprese e di studi professionali o come libera professione. La consulenza in ambito giudiziario È svolta da un esperto - detto anche perito - nominato a norma dell'art. 201 del c.p.c. ed assume il ruolo di consulente tecnico d'ufficio o consulente tecnico di parte: Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) Viene incaricato dal giudice a norma dell'art. 61 del codice di procedura civile, quando ai fini della decisione, ravvisa la necessità di una consulenza riguardante la materia del contendere fondata su particolari cognizioni scientifiche. Tale intervento è obbligatorio in casi previsti dalla legge, come nelle controversie in materia di compensi professionali (art.2233 codice civile) e nel caso dei sinistri marittimi (art. 599 del codice della navigazione). Compito del CTU è - facendo riferimento a dati certi e documentazione - informare dettagliatamente il giudice sugli elementi sottoposti a giudizio che rientrano nella sua competenza e conoscenza. Le conclusioni tecniche fornite al giudice saranno il risultato di un procedimento logico ben preciso corredato da affermazioni rigorosamente delimitate all'ambito di cui è incaricato. La perizia così fornita ha la funzione di illuminare e chiarire obiettivamente all'organo giudicante gli aspetti specialistici di cui ha competenza il CTU, sulla base di atti e fatti che questi ritiene utili alla formulazione della consulenza rilevati in relazione alla proprie cognizioni ed all'istanza a lui rivolta. All'atto della nomina il CTU presta giuramento in apposita udienza ed ha l'obbligo di cooperare con l'autorità giudiziaria. Il consulente tecnico di parte (CTP) Exquisite-kfind.png Lo stesso argomento in dettaglio: Consulenza tecnica (processo civile) e Consulenza tecnica (processo penale). È una persona alla quale una parte in causa conferisce l'incarico peritale quale esperto in uno specifico settore ovvero competente del ramo tecnico/scientifico pertinente alla causa. Il CTP ha il compito, nell'interesse di una parte, di affiancare il CTU nell'espletamento del suo incarico e formulare osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto. Al contrario del consulente tecnico d'ufficio, il CTP non presta giuramento ed ha ampia facoltà di accettare, rifiutare o rimettere l'incarico in ogni tempo, altresì è esonerato dall'obbligo di cooperare con l'autorità giudiziaria ed ha libertà di atti e prestazioni che trova limite solo nel divieto di ostacolare illegittimamente l'attività del CTU. La consulenza medica Tutto il lavoro del medico, sostanzialmente riferito alla prevenzione e alla cura di ciascuna patologia, si realizza in una forma di consulenza verso il proprio paziente in relazione alle necessità della sua salute; dalla considerazione dei sintomi, dalla visita e dall'esame dei referti diagnostici infatti il sanitario ricava le informazioni necessarie per indirizzare il paziente a un regime igienico o dietetico, a un'appropriata terapia, a un esame specialistico, al ricovero ospedaliero, eccetera. Casi particolari di consulenza medica sono talune prestazioni specialistiche come: La consulenza medico-legale Può rientrare tra le Consulenze dell'ambito giudiziario (vedi) ed ha lo scopo - esaminato lo stato sostanziale di un corpo umano vivente o deceduto - di riferire a un'autorità ufficiale (giudice inquirente) o incaricata (nel giudizio arbitrale), gli elementi evidenti o desunti necessari al fine di definire inequivocabilmente che cosa ridusse il soggetto nello stato in cui si trova, probabili cause e conseguenze oggettive dell'evento, eventuali responsabilità civili e penali, e diritto a remunerazione risarcitoria. In tale contesto si colloca anche la consulenza medico-infortunistica che riguarda gli accertamento necessari su lesioni conseguenti a infortuni di ogni genere: sul lavoro, stradali, domestici, eccetera. La consulenza psichiatrica Riguarda precise qualità e attitudini delle persone che vi vengono sottoposte in relazione a eventi giudiziari civili (come l'emancipazione di un minore o l'interdizione per incapacità di un menomato) oppure penali (come la definizione di capacità d'intendere e volere in relazione a un reato); come altre tipologie di consulenza, essa viene prestata a conforto del compito del giudice che se ne avvale restando dominus della decisione ultima in quanto sentenzia, a prescindere dai contributi dei consulenti che vi concorrono, in base al proprio "libero convincimento". Il consulto medico Nasce tradizionalmente dalla richiesta di un medico ad un altro di notoria esperienza e competenza, affinché si pronunci in merito allo stato di un paziente e ai provvedimenti del caso. Tale categoria di consulenza si riferisce a una gerarchia tra professionisti della quale col tempo s'è quasi perduta la consuetudine. Nel contesto professionale attuale il medico - come atto di eccellenza professionale e non di sottomissione della propria competenza - può trovare conveniente ai fini del proprio compito chiedere il parere diagnostico dello specialista al quale invia un paziente. In tale contesto si collocano anche le prescrizioni di esami strumentali e bio-chemiologici sull'organismo, come l'invio alla visita chirurgica quale ultima ratio per sintomi, eventi e disturbi che non consentano diversamente la conclusione diagnostica. La consulenza tecnico-scientifica Si tratta di una forma di consulenza che riguarda l'ambito tecnico o scientifico ovvero la richiesta a terzi di una commissione privata (outsourcing) sotto forma di un progetto tipicamente ingegneristico o architettonico oppure uno studio di analisi o valutazione scientifica di tipo fisico, matematico, biologico, geologico o più frequentemente chimico-ambientale o naturalistico. Comuni sono le figure del consulente ambientale e quella del consulente informatico. Sono forme di consulenza tecnico-scientifica anche i processi di revisione paritaria degli studi scientifici condotti prima della loro eventuale pubblicazione su riviste specializzate. Nel settore agricolo e dell'allevamento sono impiegati i consulenti (enologi, tecnici alimentaristi, agronomi, ecc.) per l'assistenza per i produttori di vino, formaggio, olio e tutti gli altri prodotti agricoli. Anche nel settore della ristorazione si utilizzano consulenti tecnici per l'arredamento, la carta dei vini, il menù, l'approvvigionamento delle materie prime. La consulenza informatica Exquisite-kfind.png Lo stesso argomento in dettaglio: Consulenza informatica. La consulenza informatica è quella attività che studia, analizza, progetta soluzioni informatiche e risolve i problemi riferiti alle installazioni di sistemi informatici di qualunque portata. Il campo di applicazione della consulenza informatica varia a partire dal singolo PC monoutente, fino ai complessi mainframes. Si divide in due branche principali, una legata allo sviluppo, all'analisi ed alla progettazione, l'altra all'analisi ed integrazione dei sistemi hardware e delle reti. Sviluppo Software ed Analisi ed Integrazione dei sistemi non sono due branche divise, anzi, al consulente informatico possono essere richieste prestazioni che riguardano entrambi. Esistono aziende che si occupano di selezione del personale per conto di altre aziende, spesso ricorrendo a consulenti informatici specializzati. Si è notevolmente sviluppata dalla necessità delle aziende di ottenere supporto tecnico volto a guidarle, sia nella formazione informatica rivolta alle risorse umane e gestionali, che in quelle di ottimizzazione degli strumenti e delle attrezzature necessarie. Il continuo aggiornamento dei sistemi informatici in uso, la migrazione di sistemi complessi, oppure il miglioramento del grado di funzionalità e sicurezza dei sistemi che costituiscono l'Information technology in azienda, richiedono una costante e dinamica presenza del consulente informatico all'interno dei progetti citati. Il consulente informatico è tipicamente un perito tecnico od un ingegnere o un laureato in scienze dell'informazione che ha acquisito, in anni di professione, qualità tali da garantire un'efficiente soluzione del problema. La consulenza psicologica La consulenza psicologica si applica all'ambito sanitario della prevenzione e cura di disturbi e patologie psicologiche, ed è competenza di psicologi, psicoterapeuti e psichiatri. Attraverso il colloquio psicologico, nell'ambito di un numero ristretto di consulenze, il professionista abilitato può effettuare diagnosi in piena autonomia sul sintomo presentato dal paziente, attenendosi alla sua eziologia psicologica (affettiva e relazionale/ambientale), come indicato dal codice deontologico dello psicologo. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Utilizza strumenti tecnici (come test, questionari, scale di misura, ecc.) pertinenti alla sua categoria professionale, validati e scientifici. La consulenza può applicarsi ad altri ambiti oltre a quello clinico: si distinguono infatti la consulenza psicologica individuale, di coppia, di triade, di gruppo e di contesto (lavoro, sicurezza, giudiziario, produttivo, commerciale, orientamento, ecc.), a seconda della richiesta del paziente o del cliente. In base alle teorie generali e alla propria esperienza, dagli esiti di test e questionari, dalla considerazione dei fenomeni osservati, dall'ascolto di quelli riferiti e dalla conoscenza di quanto di utile connota il contesto osservato, il consulente psicologo ricava le informazioni necessarie per una descrizione dello stato dei fatti e delle eventuali alternative potenziali al fine di orientare la persona o l'ente committente verso scelte conformi ai propri desideri, bisogni e possibilità. La consulenza del benessere Dubbio di enciclopedicità La rilevanza enciclopedica di questa voce o sezione sull'argomento economia è stata messa in dubbio. Motivo: sostanzialmente un neologismo Puoi aiutare aggiungendo informazioni verificabili e non evasive sulla rilevanza, citando fonti attendibili di terze parti e partecipando alla discussione. Se ritieni la voce non enciclopedica, puoi proporne la cancellazione. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Per interpellare gli autori della voce o il progetto usa: {{AiutoE|Consulenza|economia}}--~~~~ La consulenza del benessere è attività professionale diffusa nei paesi di lingua anglosassone sotto la denominazione di Coaching, Health Counseling o Wellness Counseling. Essa si differenzia dalla consulenza psicologica perché non ha per oggetto prevenzione e cura di patologie né comporta diagnosi di alcun tipo, essendo rivolta esclusivamente alla promozione della salute e del benessere. Agendo al di fuori dell'ambito sanitario, il Consulente del Benessere non deve appartenere ad Albi professionali, ma possedere una competenza e una professionalità in materia di promozione della qualità della vita e del benessere, a norma degli art. 2229 e segg. del Codice Civile, rientrando la sua attività professionale, se pur non regolamentata da apposita legge istitutiva della professione, nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale. La consulenza aziendale Con il termine consulenza aziendale non si intende una tipologia di consulenza bensì il raggruppamento di consulenze specifiche e settoriali quando rivolte al mondo delle imprese e degli enti pubblici (le organizzazioni in termini generali secondo la definizione della norma ISO 9000). Pertanto, la consulenza tecnica/tecnologica, fiscale, tributaria e contabile (amministrativa), finanziaria, legale, psicologica, medica, informatica, d'immagine e comunicazione, di amministrazione del personale, notarile, ecc quando rivolta non a consumatori-cittadini (clienti privati) ma ad aziende, rientra nella vasta categoria della consulenza aziendale. Vi sono delle consulenze che sono solo aziendali (esempio la consulenza direzionale, quella commerciale, la consulenza del lavoro, di medicina del lavoro, di psicologia del lavoro, la consulenza di processo e tante altre specializzazioni di consulenze più generali)[3]. Occorre non confondere i servizi erogati dai consulenti aziendali (che sono imprese o liberi professionisti) da quelli forniti dalle associazioni di categoria delle imprese quando svolgono le classiche funzioni di rappresentanza e tutela dei propri associati. La consulenza direzionale (consulenza di management) Exquisite-kfind.png Lo stesso argomento in dettaglio: Consulente di direzione e Internal auditing. Si tratta di servizi rivolti a programmi con tipologie diverse, per imprese private di qualsiasi dimensione o aziende ed enti pubblici, professionalità definite ovvero interprofessionali, con fonti finanziarie proprie, di fondazioni, di munificenza privata, di Enti pubblici locali, nazionali e comunitari. Generalmente possono svolgersi in più fasi, dall'analisi del bisogno (organizzativo, formativo, gestionale, ecc.), al reperimento delle fonti di finanziamento, alla razionalizzazione della documentazione generale, dell'offerta tecnica e del piano finanziario, fino alla consulenza organizzativa in corso d'opera, sia direzionale che di processo. La consulenza alle organizzazioni è di solito erogata dai consulenti direzionali altrimenti detti consulenti di management. Questi consulenti possono essere qualificati attraverso uno schema internazionale noto come CMC (Certified Management Consultant) definito dall'ICMCI ed in Italia rilasciato da APCO. In merito alle opportunità offerte dai finanziamenti pubblici per la formazione, riguarda interventi che agevolano l'adattamento delle maestranze ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione. Rientrano in questo scopo le attività di formazione promosse dalle organizzazioni a favore dell'aggiornamento dei propri dipendenti. La consulenza finanziaria Exquisite-kfind.png Lo stesso argomento in dettaglio: Consulenza finanziaria. La consulenza finanziaria concerne le scelte di investimento e di finanziamento di un qualsiasi soggetto economico, che, non in possesso degli adeguati requisiti di competenza, necessita dell'assistenza di un consulente finanziario al fine di effettuare le valutazioni di convenienza. La consulenza del lavoro Exquisite-kfind.png Lo stesso argomento in dettaglio: Consulente del lavoro. I consulenti del lavoro[4] sono professionisti dell'area giuridico-economica. Il consulente del lavoro ha competenze specifiche nella gestione del personale subordinato e parasubordinato per conto delle imprese. Ha conoscenze in materia di contabilità e consulenza fiscale. Si occupa della gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, contrattuali, assicurativi, previdenziali e sociali in tema di amministrazione del personale (cosa abbastanza diversa dalla gestione e sviluppo delle risorse umane). L'attività tipica, specie per le micro, piccole e medie aziende, è l'elaborazione dei cedolini paga e adempimenti correlati. La consulenza editoriale Limitatamente alle funzioni di piccola editoria è uso definire consulenza editoriale il servizio del laboratorio di stampa e riproduzione per conto di privati di libri, manuali, dispense, tesi di laurea; tale prestazione comprende correzione di bozze, revisione, impaginazione, progettazione grafica. A livelli di casa editrice l'opera del consulente editoriale rientra in un'ampia categoria di specifiche consulenze ciascuna delle quali può essere delimitata a una fase del processo che porta alla pubblicazione di un testo o di un prodotto comunicativo destinato alla diffusione, oppure – come opera di uno staff di consulenti, in relazione all'importanza dell'organizzazione - inserirsi in una sinergia di relazioni tra gli autori, la dirigenza e le maestranze; a livello di eccellenza questo tipo di consulenza richiede quindi – oltre a particolari sensibilità verso il target - capacità pratiche e conoscenze approfondite di ordine estetico, culturale e imprenditoriale sulle quali potrà contare l'editore per l'attività e il successo della propria produzione. In tali contesti si inserisce l'innovativo fenomeno del “editing-on-demand” - la pubblicazione con tecnologia digitale - che consente di riprodurre anche una copia alla volta di testi, musica e video, con notevole risparmio di costi editoriali e richiede al consulente editoriale le particolari conoscenze e competenze dell'informatica dedicata. La consulenza educativa Exquisite-kfind.png Lo stesso argomento in dettaglio: Consulenza educativa. La consulenza educativa attuata dal pedagogista è processo di aiuto ai genitori in difficoltà nella relazione con i propri figli e nella loro educazione. Normativa italiana L'attività di Consulenza è disciplinata in Italia a norma degli art.2222 e seguenti del Codice Civile che definisce la prestazione o "contratto d'opera intellettuale". Secondo il codice civile si parla di prestazioni d'opera (chiamate anche consulenze professionali) quando una persona, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un'opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Le consulenze professionali, dal punto di vista normativo, sono definite prestazioni d'opera (intellettuale) e fanno riferimento principalmente agli articoli dal 2222 al 2228 del Codice Civile e, se si tratta di prestazioni d'opera intellettuali, agli articoli 2229-2230 e seguenti sempre del Codice Civile. Quando il fornitore è un'impresa, allora si tratta di vendita (oppure, se del caso, appalto) di servizi non di prestazione d'opera. Illeciti specifici Consulenza è vocabolo equivoco con grande evidenza in quanto si riferisce a numerose categorie di attività e prestazioni che non è possibile standardizzare per competenze, titoli necessari o obblighi nel rapporto. Ciò facilita per mero nominalismo abusi e illeciti di diversa specie, da quelli apparentemente innocui, come dare consigli di natura professionale senza averne titolo, ad atti specificamente truffaldini. Abuso dei termini Caso in cui l'uso dei sostantivi consulenza, consulente e altri similari, seguiti da un attributo qualificante, serve ad intrattenere un rapporto remunerativo su base privatistica, senza alcuna formale garanzia. In tali casi sia le professioni che l'utenza sono danneggiate da attività abusive di consulenza, le prime nell'immagine e la seconda per assenza di tutela e garanzia. Efficace difesa di abusanti e loro sodalizi chiamati in giudizio, è l'argomento per cui i diversi modi di denominare ciò che comunque è "consulenza" non corrispondano al significato ristretto del vocabolo nella lingua italiana, ma ne estendano e legittimino l'attività fuori dell'area regolamentata. Abuso delle funzioni Caso in cui sono strumentalizzate per fini illeciti professionalità e competenze pure effettive e valide. La forma della consulenza può essere un modo sostanzialmente lecito di ricompensare un professionista per servizi genericamente diversi, non rientranti tra le prestazioni categoriali dalla prestazione fatturata. Tale infedele iscrizione può tuttavia configurare un illecito amministrativo. Nei casi esplicitamente truffaldini, ad opera di un potere interessato, super-fatturando reali consulenze si occultano distrazioni di risorse a favore di attività occulte o sodalizi compiacenti, ovvero verso riciclaggio. Sono esemplari i casi in cui, ad opera di poteri politici locali o nazionali, la consulenza di una professionalità comunque competente - per servizi dei quali la pubblica amministrazione non ha necessità - si rivela un metodo di finanziamento illecito di un partito con trasferimento di risorse pubbliche a consulenti scelti in quanto adiacenti all'ambito politico. In tali casi solo una percentuale delle somme fatturate è resa effettivamente al consulente mentre il resto andrà alla sede locale del partito e a quella nazionale. Abuso della legittimazione Caso in cui l'incarico di consulenza è una ricompensa di favori pregressi. In particolare, se riguarda una personalità di potere, a differenza della tangente che di norma viene pagata in anticipo, l'esborso successivo al favore è in tal modo collegato a servizi che un privato cittadino affida ad un consulente di fiducia ottenendo regolare fattura. Pur trattandosi di una tangente pagata a posteriori, è impossibile dimostrare che, in virtù della precedente relazione, la consulenza fu affidata per ricambiare un favore, né se la prestazione fu effettivamente resa come fatturata. Mancando un nesso di causalità, diviene impossibile l'accusa; siccome la causa precede cronologicamente l'effetto, la consulenza pagata dopo aver ricevuto un favore non è imputabile a malafede.